Italia, Cina e le Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni Fiscali
Il fenomeno della doppia imposizione fiscale si verifica quando la legge in due Paesi diversi prevede la tassazione degli stessi elementi di reddito. Per evitare questo genere di problema sono state stipulate delle Convenzioni fiscali internazionali che assicurano l’eliminazione delle doppie imposizioni in materia tributaria e la prevenzione di evasione ed elusione fiscale.
Tali convenzioni sono trattati internazionali che regolano l’esercizio del potere impositivo da parte dei due Stati contraenti ed hanno quindi forza di legge maggiore rispetto alla legge nazionale.
In particolare, gli italiani che vivono e lavorano nel Paese di mezzo, sono tutelati dal Trattato Italia-Cina del 1986, un Accordo tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e il Governo della Repubblica Italiana, che si applica a tutte le persone che sono residenti in uno o in entrambi i Paesi contraenti. Nel primo caso l’accordo permette di evitare che il soggetto venga tassato due volte mentre nel secondo evita che il soggetto possa scegliere di pagare le imposte sul reddito personale nel Paese più vantaggioso dal punto di vista fiscale.
Di seguito vedremo in quale Paese un italiano che lavora in Cina deve pagare l’Imposta sul reddito delle persone fisiche.
La Residenza all’Estero
Un cittadino italiano è considerato non-residente in Italia quando non è iscritto alle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Perché ciò avvenga, il soggetto deve permanere in Italia per meno di 183 giorni l’anno, dimostrare di non essere domiciliato e di non avere dimora abituale in Italia; deve infine iscriversi all’AIRE (Associazione Italiani Residenti all’Estero). Tale iscrizione consente di usufruire dei servizi forniti dai consolati all’estero, e di votare in occasione di elezioni politiche e referendum.
Per entrare a fare parte dell’AIRE è sufficiente:
- Fare domanda di iscrizione;
- Cancellarsi dalla lista dei contribuenti residenti nella città italiana in cui si pagavano le imposte;
- Presentare all’AIRE un certificato che dimostri la residenza fiscale in Cina.
Per diventare un contribuente residente in Cina (il che non implica diventare cittadino cinese), è invece necessario che il soggetto sia domiciliato in Cina ed abbia la propria dimora abituale nel Paese da più di 12 mesi.
Dove devo pagare le tasse?
La normativa fiscale riguardante i redditi conseguiti all’estero si rifà da una parte alle norme interne, dall’altra alle norme convenzionali, in particolare al Trattato contro la Doppia Imposizione sopra citato.
La normativa varia a seconda che i redditi esteri siano conseguiti da un soggetto con residenza fiscale italiana, oppure da un soggetto che abbia ottenuto la residenza cinese.
Nel caso in cui il soggetto abbia ottenuto la residenza in Cina e la non-residenza fiscale in Italia come descritto nel paragrafo precedente, si applica il principio generale per cui “i redditi derivanti da prestazioni di lavoro svolte da un soggetto residente in uno Stato all’interno del medesimo Stato possono essere soggetti a tassazione solo in detto Stato”.
Nel caso in cui il soggetto risulti invece residente in Italia la normativa fiscale che riferisce al Trattato Italia-Cina del 1986 prevede due ulteriori sotto casi.
Se il lavoratore:
- presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- viene remunerato da un datore di lavoro residente all’estero e che non abbia stabile organizzazione o base fissa in Italia;
questi non deve dichiarare gli stipendi allo Stato italiano, ma verrà solamente tassato in Cina.
Nel caso in cui, invece, una delle due condizioni di cui sopra non siano verificate, il lavoratore sarà soggetto ad imposizione fiscale in entrambi gli stati.
In questo specifico caso trova applicazione l’Articolo 23 – Eliminazione della doppia imposizione – del Trattato del 1986. “Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. (…). In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Cina, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”.
Il lavoratore che si trova in questo caso particolare deve in primis pagare le imposte in Cina, con le aliquote sulla tassazione del reddito cinesi. Il metodo per calcolare le imposte dovute in Cina varia a seconda che il soggetto sia stipendiato da una società cinese o italiana, e che questi sia considerato ‘senior manager’ o ‘normal expatriate’. Il contribuente sarà poi soggetto all’imposizione IRPEF, ma gli sarà concesso di portare in deduzione le imposte pagate allo Stato cinese, e sarà dunque obbligato al pagamento delle sole imposte residuali in Italia.
Per richiedere la deduzione delle imposte pagate in Cina dalla base IRPEF, il cittadino italiano deve ottenere una versione tradotta e certificata da un pubblico ufficiale locale del Certificato di Pagamento della Tassa sul Reddito Individuale (IIT payment certificate) in Cina e richiedere la deduzione presso l’Agenzia delle Entrate in Italia.
Se il soggetto si ritiene vittima di una ingiusta applicazione del Trattato sulla Doppia Imposizione, potrà fare ricorso all’autorità competente dello Stato di cui è residente, o di cui possiede la nazionalità.
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